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Riqualificazione urbanistica Bologna: Art 16 Bis

Riqualificazione Urbanistica, paragonabile alla Ristrutturazione Edilizia

Dall’1 gennaio 2015 è entrato in vigore l’ Art. 16-bis  DPR 917/86 che permette agli interventi di nuova costruzione di essere assimilati agli interventi di ristrutturazione e godere dei benefici fiscali già in essere in termini di detrazione per la ristrutturazione edilizia.

Gli interventi di nuova costruzione, cui il Permesso di Costruire è stato rilasciato nel periodo intercorrente la nuova normativa regionale, sono parificati agli interventi di ristrutturazione edilizia.

In pratica è possibile detrarre un importo del 50% sulle spese documentate di ristrutturazione  fino al dicembre 2015 e poi la detrazione torna ad essere al 36% dal gennaio 2016.

E’ importante segnalare la grande opportunità anche a far data dal 2016, in quanto la nuova normativa permette alle nuove costruzione che rientrano nelle specifiche sopra descritte, di ottenere un notevole beneficio fiscale.

Facciamo ad esempio una simulazione su uno dei nostri cantieri, avviati nel 2015 ma termine lavori nel 2016, (ResidenzaPorta Saffi) dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo di € 48.000 per ogni singola unità immobiliare. Si traduce in un’agevolazione fiscale di 17.280 € in 10 anni.

In sintesi elenchiamo i punti salienti del provvedimento

L’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione è assimilato alla ristrutturazione edilizia nonostante sia stato rilasciato un Permesso di costruire per nuova costruzione, in quanto il rilascio è avvenuto nel periodo intercorrente la nuova normativa regionale.

L’art Art. 16-bis  DPR 917/86 “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” in vigore dal 1 gennaio 2015 legge 23 dicembre 2014, n. 190 concede anche all’ acquisto di un immobile ristrutturato o oggetto di demolizione e ricostruzione di usufruire dei benefici della detrazione fiscale:
“Comma 3.  La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro”

Poiché il costo di costruzione sarà certamente superiore al limite massimo di spesa sarà da considerare quello come importo massimo pari a 48.000 (se confermato) X 36% (se confermato) = 17.280 in 10 anni.